Riportiamo per intero la comunicazione ufficiale dell’APRIMEF (Associazione Piccoli Risparmiatori e Investitori sui Mercati Finanziari)
Con Decreto Legge n. 66 / 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2014, il Governo italiano ha disposto l’aumento al 26% dell’aliquota applicabile alle cosiddette “rendite finanziarie” per tutti i prodotti attualmente tassati al 20% (mentre nulla cambia per i titoli già tassati al 12.5%, come i titoli di Stato).
L’incremento si applicherà a partire dal 1° luglio 2014, con i seguenti meccanismi:
– gli interessi su obbligazioni e titoli similari maturati nel periodo ‘a cavallo’ dell’aumento delle aliquote saranno gestiti automaticamente dagli intermediari italiani (o dal contribuente) sicché l’aumento risulterà neutrale (in altre parole, non avrebbe senso ‘vendere e ricomprare’ il titolo);
– i redditi derivanti da polizze assicurative saranno automaticamente divisi in redditi maturati ‘ante-aumento’ e redditi maturati ‘post-aumento’ (sicché non avrebbe senso riscattare una polizza per poi reinvestire in un’altra polizza);
– per i fondi, i redditi derivanti dal rimborso, dalla cessione e dalla liquidazione delle quote, riferibili ad importi maturati al 30 giugno, saranno comunque tassati con aliquota al 20%;
– meccanismo automatico esisterà anche per i capitali sottoposti al regime del risparmio gestito, per dividere tra ‘ante’ e ‘post’ aumento delle aliquote;
– per tutti gli altri classici redditi finanziari tassati al 20% (es. dividendi, capital gains), invece, la data della operazione sarà rilevante: in altre parole, ad esempio in caso di cessione di azioni entro il 30 giugno 2014, si pagherà solo il 20% sull’eventuale capital gain; un giorno dopo, si dovrebbe pagare il 26%. La stessa cosa, ad esempio, per il pagamento di dividendi.
Infine, va segnalato che così come accadde tra 2011 e 2012, proprio per evitare una inutile compravendita di massa di titoli, la legge prevede l’opzione di affrancamento dei redditi maturati al 30 giugno 2014 (solo per contribuenti in regime ‘amministrato’ o ‘dichiarativo’) da comunicare all’intermediario, qualora presente, entro il 30 settembre 2014, con successivo pagamento dell’imposta sostitutiva effettuato entro il 16 novembre 2014): sarà dunque possibile pagare l’aliquota più bassa sull’utile maturato al 30 giugno 2014 (cioè il 20%) per allineare i valori fiscali al valore di mercato alla data di ‘cambio’ delle aliquote (con l’effetto fiscalmente identico a cessione e riacquisto), purché l’opzione sia esercitata su tutti i titoli in portafoglio in una unica soluzione.
Si dovrà dunque valutare se gli possa convenire o meno l’affrancamento vs. cessione e riacquisto solo di alcuni titoli in portafoglio PRIMA DEL 1° LUGLIO.
Qualora poi il titolo dovesse essere venduto posteriormente all’operazione di affrancamento, sulla porzione di capital gainconfiguratosi successivamente si applicherà la “nuova aliquota” del 26%.
L’affrancamento sarà possibile anche per i contribuenti in regime dichiarativo (= contraenza diretta) con meccanismi da gestire nella dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2014 (dunque durante il 2015), che dovranno pertanto rivolgersi al proprio fiscalista per valutare come operare.
Tale opzione andrebbe dunque valutata da ciascun cliente sulla base della propria situazione fiscale complessiva e con l’aiuto del proprio consulente fiscale.